Home Chi siamo L'associazione



ORGANIGRAMMA


Presidente:
Vanessa Sorrentino
Vice Presidente: Tania Flamigni
Segretario Generale: Lisa Rodi
Consigliere: Maria Paterno
Consigliere: Roberta Capanni
Consigliere: Matteo Zattoni



STATUTO

Art. 1 Denominazione
E’ costituita una Associazione Culturale denominata ARTINCANTI. L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro.


Art.2 Sede
La sede dell’Associazione è a Forlì, in via Oreste Regnoli 5. Con delibera dell’Assemblea, l'Associazione si riserva di individuare sedi secondarie o succursali.


Art.3 Finalità

1. L'associazione che opera nel territorio provinciale, persegue attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e dei terzi, le seguenti finalità:

- promuovere iniziative per l’arte in tutte le sue manifestazioni (letteratura, teatro, arti visive, danza, musica, cinema, grafica etc);

- promuovere percorsi formativi, laboratori o workshop nell’ambito delle arti;

- gestire servizi per i musei quali guardiania, accettazione, visite guidate, laboratori didattici e gestione book shop;

- organizzare e promuovere proposte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado;

- organizzare corsi di formazione rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

- ideare e organizzare iniziative e progetti finalizzati alla promozione dei giovani artisti locali;

- promuovere e organizzare iniziative e progetti finalizzati all’incontro tra le culture e all’educazione alla convivenza;

- produrre e realizzare spettacoli, video, film, documentari, materiali editoriali;

- organizzare e gestire laboratori, rassegne teatrali, concerti musicali, mostre d’arte, conferenze, seminari e ogni altra iniziativa volta a promuovere la conoscenza e l’incontro con le arti e la cultura in generale.

- gestire centri o locali per l’intrattenimento culturale;

- organizzare eventi, incontri e progetti per promuovere e divulgare la cultura e l’espressione femminile in tutti i suoi ambiti;

- promuovere e realizzare attività di ricerca e consulenza;

2. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.


Art. 4 Durata

L’Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nello Statuto.


Art. 5 Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

6. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione. E' intrasmissibile la quota o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la stessa o lo stesso non è rivalutabile.

Art. 8 Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo.

2. Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.


Art. 9 Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è sovrana.

2. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per la deliberazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i 3/4 o, in seconda convocazione, 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

6. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7. All’assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali:

-  eleggere le cariche associative;

-  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-  proporre iniziative,

-  approvare il bilancio preventivo;

-  approvare, annualmente, il bilancio consuntivo;

-  approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

-  deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

8. I Verbali d'ogni assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea, vengono conservati agli atti.


Art. 10 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

3. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico e il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti.

4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.


Al Consiglio direttivo spetta di:

a) programmare le attività

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) predisporre il bilancio consuntivo;

d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

f)  provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

g)  provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

h) curare la nomina di dipendenti e l’individuazione di collaboratori e consulenti, determinandone la retribuzione.

i) Il Consiglio può avvalersi della collaborazione dei soci ed assegnare o delegare a soggetti esterni la gestione delle iniziative a fronte di un trattamento economico stabilito contrattualmente per ciascuna iniziativa.

5. Ai membri degli organi amministrativi può essere attribuito un apposito compenso in funzione dell’effettiva attività prestata, fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate; tale compenso verrà determinato, nella sua misura massima, nel bilancio preventivo.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. Le convocazioni devono essere effettuate attraverso qualsiasi mezzo (possibilmente via e-mail - con conferma di lettura - o sms telefonici) da inviare almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 Presidente e Rappresentante legale

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.


Art. 12 Segretario

1. Il segretario, se nominato, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;


Art. 13 Rappresentanza legale

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.


Art. 14 Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 Bilancio

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

3. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. La contabilità dell’associazione verrà affidata a un membro del consiglio direttivo scelto dallo stesso oppure da una figura professionale scelta sempre dal consiglio direttivo


Art. 16 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. E’ fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 19 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 17 Controversie

Le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l’Associazione, tra gli organi dell’Associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente da ognuna delle parti contendenti ed il terzo dai due così individuati; tale collegio giudicherà senza formalità di procedura.


Art. 18 Regolamento interno

Particolari norme integrative allo Statuto saranno disposte mediante Regolamento elaborato dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea; la sua osservanza sarà obbligatoria per tutti gli associati.


 

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